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Affidamento Diretto in House: presupposti e legittimità

lentepubblica.it • 7 Novembre 2017

affidamento diretto in houseIl Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 24.10.2017 n. 4902, ha fornito chiarimenti su presupposti e legittimità per l’Affidamento Diretto in House.


 

Secondo la consolidata giurisprudenza“nel caso di affidamento in house, conseguente all’istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata […] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente” (8 marzo 2011, n. 1447; 24 settembre 2010, n. 7092; 26 agosto 2009, n. 5082; 9 marzo 2009, n. 1365).

 

In applicazione di tale criterio e traendo le conclusioni, occorre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 12 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. 50/2016 ai fini della legittimità dell’affidamento diretto del servizio e cioè:

 

1. la totale partecipazione pubblica del capitale della società incaricata della gestione del servizio (circostanza, questa, incontroversa tra le parti);
2. la realizzazione, da parte della suddetta società, della parte preponderante della propria attività con gli enti controllanti;
3. il controllo analogo (nella forma del cd. controllo congiunto) sulla società partecipata da parte dei medesimi enti.

 

Solo a titolo esemplificativo, può al riguardo rammentarsi come recentemente (4/05/2017, n. 699) la Corte di Giustizia UE Sez. I abbia ritenuto che il citato art. 132 Direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che possono essere considerate prestazioni «strettamente connesse» alla prestazione principale d’insegnamento e, quindi, esentate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), attività consistenti nel fornire, da parte degli studenti di un istituto d’insegnamento superiore, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, servizi di ristorazione e di intrattenimento a terzi.

 

 

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione III
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15 Giugno 2020 9:51

[…] afferma come il  carattere secondario e residuale dell’affidamento in house, appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di […]